Colf e badanti vanno in ferie. Cosa fare?

Colf e badanti vanno in ferie. Cosa fare?

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Con l’arrivo dell’estate i datori di lavoro si chiedono come gestire il periodo di ferie dei collaboratori. È bene sapere che le ferie devono essere concordate.

L’art. 17 del Ccnl al comma 3 dice: “Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.”

Quando non è possibile trovare un accordo sarà il datore di lavoro a stabilire in maniera definitiva il periodo di riposo.

Quando i collaboratori principali sono in ferie, il datore di lavoro può assumere qualcuno per sostituire l’assenza stipulando un contratto “a tempo determinato per sostituzione” indicando tale causale sul contratto stesso.

Vengono applicate le medesime condizioni contrattuali dei collaboratori principali, ovvero lo stesso orario e lo stesso livello.

La retribuzione invece può cambiare: a volte è maggiore perché il disagio di avere un tempo determinato, richiede una retribuzione più alta, essendo un rapporto senza continuità.

Altre volte, quando i collaboratori principali hanno un’anzianità pregressa elevata, i sostituti hanno una paga di ingresso più bassa, conseguenza della minore specializzazione.

Cosa fare se il dipendente non torna dalle ferie

Se la colf o badante non rientra nei termini stabiliti può decidere di richiedere tempestivamente al datore di lavoro di prolungare il periodo di ferie oppure di indicare alternativamente la causale di assenza non retribuita o il permesso non retribuito nelle giornate che la separano dal rientro.

Quando la collaboratrice decide di non rientrare a lavoro e non avvisa il datore quest’ultimo dovrà indicare la collaboratrice come assente ingiustificata.

Nel caso in cui la situazione dovesse protrarsi per giorni il datore ha la facoltà di procedere con il licenziamento disciplinare per giusta causa.

Richiesta da parte del datore di rientro anticipato dalle ferie

Il datore di lavoro può chiedere, in caso di necessità e di urgenza, di rientrare anticipatamente dalle ferie.

L’unica conseguenza in capo al datore di lavoro è che in questo caso deve farsi carico delle spese legate al viaggio di rientro anticipato ( biglietto aereo, biglietto del treno, rimborso del carburante ecc. ).

Oltre alle spese di viaggio, per quanto oneroso, il datore sarebbe tenuto a rimborsare anche un eventuale pernottamento non goduto (lucro cessante e danno emergente).

Il dipendente può rifiutarsi di soddisfare tale richiesta, a questo punto sarà il datore a decidere se proseguire con il rapporto di lavoro oppure se valutare un normale licenziamento (con preavviso).

Ferie badante e colf

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