Stipendio badante Genova 2022 retribuzione e contributi

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Stipendio badante Genova 2022 retribuzione e contributi

La gestione del rapporto di lavoro domestico prevede una serie di oneri amministrativi che competono al datore di lavoro. Tra questi, c’è l’obbligo per il datore di lavoro di rilasciare una busta paga al proprio collaboratore domestico in concomitanza ad ogni pagamento. Nella busta paga colf e badanti sono indicati tutti gli elementi della retribuzione, i riferimenti anagrafici, sia del datore di lavoro che del collaboratore domestico, come anche tutti gli elementi principali del contratto di lavoro.

La busta paga viene emessa in duplice copia e siglata da entrambe le parti per accettazione. Le informazioni che devono essere presenti nella busta paga sono indicate dall’articolo 34 del CCNL e devono riportare i seguenti elementi: il livello di inquadramento, il tipo di contratto di lavoro (convivenza o meno, tempo pieno, part-time, ecc.), il numero delle ore lavorate settimanalmente, la data di assunzione, il codice presente nella denuncia del rapporto di lavoro emessa dall’INPS, la retribuzione minima stabilita dal CCNL, il superminimo e gli scatti d’anzianità oltre alla paga globale lorda concordata.

La retribuzione è composta dalle seguenti voci: retribuzione minima contrattuale; eventuali scatti di anzianità; eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio; eventuale superminimo; eventuali maggiorazioni dello stipendio per straordinari e festività; eventuali indennità di funzione tredicesima (mese di dicembre) ed eventuale anticipo del TRF (mese di dicembre)

In particolare, l’articolo 36 prevede che gli importi relativi ai minimi retributivi siano rivalutati annualmente. La rivalutazione di tali importi avviene nel mese di gennaio dell’anno a cui tali importi si riferiscono.

Per l’anno 2022 i minimi retributivi sono stati rivalutati con questo documento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sono indicati nelle seguenti tabelle:

Tabella A

Lavoratori conviventi

Livello         Retribuzione Mensile       Indennità

A                664.09

AS              784.85

B                845.22

BS              905.59

C                965.98

CS              1026.34

D                1207.45                         178.55

DS              1267.82                         178.55

Lavoratori di cui all’articolo 15 comma 2

Livello          Retribuzione Mensile

B                603.73

BS              633.93

C                700.31

Lavoratori non conviventi

Livello          Retribuzione Oraria

A                4.83

AS              5.69

B                6.03

BS              6.40

C                6.76

CS              7.13

D                8.22

DS              8.57

Assistenza notturna

(livello BS per autosufficienti, CS e DS per non autosufficienti)

Livello          Retribuzione Mensile

BS              1041.42

CS              1180.28

DS              1458.03

Presenza notturna

Livello          Retribuzione Mensile

Unico          697.30

Indennità sostitutive

Indennità    Valore unitario

Alloggio       1.750

Pranzo         2.030

Cena           2.030

Nel sito istituzionale dell’INPS l’ente ha messo a disposizione un simulatore per il calcolo dei contributi trimestrali che, però, non tiene conto delle eventuali prestazioni aggiuntive (straordinari, permessi ecc.).

Maggiori informazioni sui contributi INPS sono contenute nel sito dell’INPS https://www.inps.it/

Contributi assistenza contrattuale

Oltre al versamento dei contributi previdenziali, nelle stesse scadenze (nell’ambito del pagamento dei contributi previdenziali) è previsto il pagamento del contributo di assistenza contrattuale di cui all’art. 52 (comprensivo del contributo per la cassa previdenziale del collaboratore domestico CassaColf). Il contributo totale orario è di 0.06 euro di cui 0.02 euro a carico del lavoratore.

Relativamente alla cassa previdenziale, maggiori informazioni sulle prestazioni previste e sulle modalità di richiesta dei rimborsi sono contenute nel sito di CassaColf al seguente link https://www.cassacolf.it/

Rivalutazione del TFR

La rivalutazione del TFR avviene in base a quanto stabilito dall’articolo 2120 del Codice civile. Il valore del TFR accantonato nel mese è dato dal valore accantonato alla data del 31/12 dell’anno precedente moltiplicato per il montante del mese precedente, aggiunto il valore del TFR accantonato nell’anno in corso (non rivalutato).

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